CO.CO.CO. SPORTIVI E SORVEGLIANZA SANITARIA

11.07.2025

I soggetti che «praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono», al fine di ottenere, da parte di un medico specializzato in medicina dello sport, il rilascio del relativo certificato di idoneità medico sportiva (D.M. 18 febbraio 1982).

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021, la situazione pare essere cambiata.

Ai fini della sicurezza sul lavoro, i rapporti di collaborazione di tipo sportivo, benché denominati dal D.Lgs. 36/2021 come di lavoro autonomo, sono equiparati ai rapporti di lavoro dipendente, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente (art. 3, comma 7, D.Lgs. 81/2008).

Alla luce delle novità apportate dal D.Lgs. 36/2021, gli enti sportivi che a partire dal 1° luglio 2023 si avvalgano di co.co.co. sportivi con compenso annuo superiore ad € 5.000,00, cosi come di co.co.co. di tipo amministrativo-gestionale (a prescindere dall'ammontare dei compensi ad essi corrisposti), dovranno adeguarsi alle disposizioni contenute nel testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, provvedendo a nominare il medico competente di cui agli artt. 38 e seguenti, D.Lgs. 81/2008, nonché sottoponendo i lavoratori sportivi alla sorveglianza sanitaria di cui al successivo art. 41.

Il medico competente di cui al D.Lgs. 81/2008 è un soggetto diverso da colui che rilascia il certificato medico sportivo. Egli ha il compito di svolgere, in favore dei lavoratori, attività di sorveglianza sanitaria, la quale è definita come l'«insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa» [art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 81/2008], e «comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica […]; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione».

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria sia nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008, sia nei casi in cui, pur in mancanza di un'espressa previsione legislativa, la stessa si renda necessaria in ragione della valutazione dei rischi D.Lgs 81/08 ovvero la stesura del relativo Documento di Valutazione dei Rischi (adempimento che, in via prudenziale, si consiglia di effettuare a tutti gli enti sportivi che si avvalgano di collaboratori) 

Tali norme si riferiscono all'attività sportiva dei lavoratori sportivi, e fanno espressamente salvi «gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», in materia di sorveglianza sanitaria. Inoltre, «per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva».

Quindi si conferma che i lavoratori sportivi, pur essendo destinatari di disposizioni particolari, finalizzate a semplificare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro posti a carico degli enti sportivi, specie quelli dilettantistici, che si avvalgono della prestazione dei collaboratori, non fuoriescono dall'ambito di applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008.

Ciò impone agli enti sportivi la massina cautela nell'applicare, con riferimento ai lavoratori sportivi, le "nuove" regole in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il mancato rispetto di una o più delle regole sancite dal D.Lgs. 81/2008 potrebbe, infatti, comportare gravi conseguenze per gli enti sportivi, nonché per i soggetti che all'interno degli stessi rivestono la qualifica di datore di lavoro.

A tal proposito, basti pensare che, nel caso di mancata nomina del medico competente di cui al D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro rischia «l'arresto da due a quattro mesi» o «l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro» [art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. 81/2008].

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