
Per i premi agli sportivi la soglia di esonero di 300 euro torna operativa dal 2026
rif Eutekne.info
articolo di Alberto GIRINELLI e Paola RIVETTI
Sabato 18 ottobre 2025
Per l'annualità 2025 non trova applicazione la franchigia di 300 euro per la ritenuta sui premi agli atleti dilettanti, per cui si rende necessario operare, in ogni caso, la trattenuta, salvo poi chiederne il rimborso. Questo è il chiarimento diffuso con la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 265, pubblicata ieri, e resosi necessario a seguito dalla situazione normativa che si è generata con l'approvazione del DLgs. 33/2025.
Rispetto ai premi erogati nell'ambito di competizioni sportive, l'art. 36 comma 6-quater del DLgs. 36/2021 prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20% quando i premi stessi sono riconosciuti a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici nell'area del dilettantismo, per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche.
Sui presupposti applicativi della ritenuta predetta, l'Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con le consulenze giuridiche nn. 9 e 14 del 2025.
Un aspetto sul quale mancavano ancora indicazioni ufficiali verteva sull'eventuale applicazione, per l'annualità 2025, della franchigia di 300 euro.
Si ricorda che l'ambito applicativo della ritenuta di cui all'art. 36 comma 6-quater del DLgs. 36/2021 era stato limitato a opera dell'art. 14 comma 2-quater del DL 215/2023 (c.d. decreto "Milleproroghe"), che aveva introdotto uno specifico esonero da ritenuta per le somme corrisposte dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024 di ammontare complessivo non superiore a 300 euro.
L'agevolazione non è stata riproposta, per cui le somme versate a partire dal 1° gennaio 2025 sono tornate a essere assoggettate alla ritenuta in commento, senza la possibilità di beneficiare di alcuna soglia di esonero.
In questo quadro si è inserito l'art. 45 del DLgs. 33/2025 che, nel recepire all'interno del Testo unico in materia di versamenti e di riscossione (TUVR) l'attuale art. 30 del DPR 600/73 in ordine alle ritenute sui premi e le vincite, ripropone al comma 9 l'esonero da ritenuta per i premi di cui all'art. 36 comma 6-quater del DLgs. 36/2021 complessivamente inferiori a 300 euro, ricalcando quanto era stato previsto dal decreto Milleproroghe, termine iniziale compreso. Secondo quanto previsto dalla disposizione in commento, infatti, l'agevolazione si applica sulle somme "versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024"; la mancata previsione di un termine finale implica quindi l'introduzione a regime dell'esonero da ritenute entro l'importo di 300 euro.
Sotto il profilo della decorrenza, per espressa disposizione normativa (art. 243 del DLgs. 33/2025), il Testo unico versamenti e riscossione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026. Ciò aveva portato a ritenere che l'art. 45 del DLgs. 33/2025 risultasse, di fatto, privo di effetti fino al prossimo 31 dicembre compreso, con la conseguenza che i premi erogati nel 2025 che ricadono nell'ambito all'art. 36 comma 6-quater del DLgs. 36/2021 non avrebbero potuto beneficiare dell'esonero da ritenuta. Questa conclusione viene confermata dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 265/2025.
Sulla base dell'assunto per cui l'obbligo di effettuazione della ritenuta deve essere verificato in relazione alle norme vigenti al momento della corresponsione del compenso, per l'annualità 2025, occorre:
- applicare la ritenuta a titolo d'imposta, indipendentemente dall'entità del premio erogato;
- procedere al versamento nei termini ordinari delle ritenute operate sui premi erogati nel 2025, anche qualora il versamento dovesse scadere nel 2026.
Per le ritenute si applica la norma vigente quando è pagato il compenso
A far data dal 1° gennaio 2026, secondo quanto prescritto dall'art. 45 comma 9 del TUVR, l'esonero da ritenuta tornerà a essere operativo. In base alla lettera della norma, tuttavia, questa operatività decorrerà, senza soluzione di continuità, a partire "dalla data del 29 febbraio 2024" per cui – precisa l'Agenzia delle Entrate – si renderà necessario:
- rispetto all'annualità 2025, presentare nel 2026 un'istanza di rimborso per le ritenute sui premi erogati nel corso dell'esercizio 2025 nei confronti del medesimo soggetto, laddove di importo complessivamente non superiore a 300 euro;
- rispetto all'annualità 2026, operare la ritenuta a titolo d'imposta sui premi degli atleti dilettanti solo se gli stessi, erogati nel periodo d'imposta alla medesima persona, saranno superiori a 300 euro.