RITENUTE SU PREMI PER RISULTATI IN COMPETIZIONI SPORTIVE: INDICAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

31.10.2025

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a Interpello n. 265/2025, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione delle ritenute a titolo di imposta con aliquota del 20% sui premi, di importo inferiore a euro 300,00 nell'anno di imposta, corrisposti ad atleti dilettanti per risultati ottenuti nell'ambito di competizioni sportive, ai sensi del comma 6- quater, articolo 36, D.Lgs. n. 36/2021.

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Ora l'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a Interpello n. 265/2025, fornisce chiarimenti in merito all'ambito temporale di applicazione dell'esenzione dalle ritenute a titolo di imposta con aliquota del 20% sui premi, di importo inferiore a euro 300,00 nell'anno di imposta, corrisposti ad atleti dilettanti per risultati ottenuti nell'ambito di competizioni sportive, ai sensi del comma 6-quater, articolo 36, D.Lgs. n. 36/2021.

in particolare, l'Agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello ha precisato che:

in riferimento ai premi corrisposti nel 2025

– il sostituto di imposta è sempre tenuto ad applicare le ritenute, indipendentemente dall'ammontare corrisposto. La previsione del comma 2-quater, art. 14, D.L. n. 215/2023 (c.d. Decreto Milleproroghe), che prevedeva non venissero assoggettati a tassazione i premi inferiori a euro 300,00, non è stata prorogata per il 2025;

– l'obbligo di effettuare le ritenute sui premi da parte del sostituto di imposta deve essere verificato in funzione delle norme vigenti nel momento di erogazione del compenso (e non del versamento); pertanto, in riferimento al 2025, la ritenuta alla fonte sui premi va applicata e versata entro i termini previsti per lo stesso anno (ovvero entro il 16 gennaio 2026 per le ritenute relative a dicembre 2025);

È fatta salva la possibilità di presentare nel 2026 istanza di rimborso per le ritenute sui premi erogati nel 2025, ove di importo complessivamente inferiore a euro 300,00.

a decorrere dal 1° gennaio 2026, il sostituto è tenuto ad assoggettare a ritenuta i premi erogati agli atleti dilettanti solo se tali somme, corrisposte nel corso del periodo di imposta alla stessa persona, sono superiori a euro 300,00, come previsto dal comma 9, articolo 45, D.Lgs. n. 33/2025 (Testo Unico in materia di versamenti e riscossione), che si applica dal 1° gennaio 2026.

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