Sicurezza del Lavoro nello Sport

27.10.2025

Ai lavoratori sportivi, per quanto non espressamente regolato dal DLgs. 28.2.2021 n. 36, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLgs. 9.4.2008 n. 81 (c.d. "Testo unico delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; v. Sicurezza sul lavoro), in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva (art. 33 co. 1 del DLgs. 36/2021).
Per i lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro si applicano le disposizioni dettate per i lavoratori autonomi dall'art. 21 co. 2 del DLgs. 81/2008.

1. Tutele per i lavoratori del settore sportivo

Nel settore sportivo trovano applicazione - in quanto compatibili - le tutele previste dal DLgs. 81/2008, differenziate per:

  • lavoratori autonomi;
  • lavoratori subordinati.

In particolare, i lavoratori autonomi devono (art. 21 co. 1 del DLgs. 81/2008):

  • utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge;
  • munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di legge;
  • munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Inoltre i lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di (art. 21 co. 2 del DLgs. 81/2008):

  • beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'art. 41 del DLgs. 81/2008, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
  • partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'art. 37 del DLgs. 81/2008, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

1.1. Lavoratori sportivi con compensi inferiori a 5.000 euro

Per i lavoratori sportivi che annualmente ricevano compensi non superiori ai 5.000 euro "si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (art. 33 co. 1 del DLgs. 36/2021). Tali lavoratori vengono pertanto assimilati parzialmente ai lavoratori autonomi.

2. Controlli medico sanitari

Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni in materia di controlli sanitari (art. 32 co. 1 del DLgs. 36/2021).
In generale, l'attività dei lavoratori sportivi deve essere svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del DLgs. 36/2021 con apposito DPCM o provvedimento dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 32 co. 1 del DLgs. 36/2021).
Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 41 del DLgs. 81/2008 in relazione alla sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, le predette disposizioni attuative possono prevedere, tra l'altro:

  • l'istituzione di una scheda sanitaria per le attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale;
  • l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.

Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle società e sulle associazioni sportive.

3. Idoneità alla mansione

L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all'art. 2 co. 1 lett. h) del DLgs. 81/2008, "il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo" (art. 33 co. 1 del DLgs. 36/2021).
Sul punto, si segnala come la Relazione illustrativa al DLgs. 120/2023 evidenzi la diversità di compiti tra il medico specialista in medicina dello sport ed il medico competente di cui al DLgs. 81/2018 e precisa che con la disciplina attuale si è inteso meglio coordinare il regime certificativo relativo all'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica del lavoratore sportivo e quello relativo all'accertamento della c.d. "idoneità lavorativa sportiva", nel senso di valutazione globale dei rischi cui il lavoratore sportivo è esposto in un determinato ambiente lavorativo (art. 33 co. 6 del DLgs. 36/2021).

4. Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Il Documento di valutazione dei rischi (DVR) deve essere predisposto obbligatoriamente qualora venga impiegato almeno un lavoratore.

5. Defibrillatori semiautomatici (DAE)

Per le società sportive professionistiche e per quelle dilettantistiche sussiste l'obbligo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici (DM 24.4.2013).
In particolare, per i professionisti l'obbligo è entrato in vigore 2.2.2016 (DM 11.1.2016.
Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita si intende assolto qualora:

  • utilizzino un impianto sportivo permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;
  • sia presente una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche (DM 26.6.2017).

6. Sicurezza dei minori

Al fine di garantire la sicurezza dei minori sono previste una serie di misure. Nel dettaglio, l'Autorità politica delegata in materia di sport è tenuta ad introdurre disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e delle associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori.

6.1. Responsabile della tutela dei minori

Il responsabile della tutela dei minori si occupa, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. La nomina del responsabile della protezione dei minori dovrà essere comunicata all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione (art. 33 co. 6 del DL 36/2021).

6.2. Certificato antipedofilia

Ai minori che praticano attività sportiva si applicano le misure previste per la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (DLgs. 4.3.2014 n. 39).
Il certificato penale del casellario giudiziale rappresenta un elemento fondamentale, che deve essere prodotto da coloro - lavoratori subordinati o autonomi - che abbiano contatti diretti e regolari con i minori.

6.3. Linee guida

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del DLgs. 39/2021, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, dovevano redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal DLgs. 11.4.2006 n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate (art. 16 co. 1 del DLgs. 39/2021).
Entro 12 mesi dalla comunicazione delle linee guida le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre i modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonché i codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, è possibile applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri (art. 16 co. 2 del DLgs. 39/2021).

Share