
Validità temporale del Certificato del Casellario giudiziale per lavoro sportivo con minori (c.d. antipedofilia)
Il c.d. certificato antipedofilia, previsto dall'art. 25-bis del DPR 313/2002 e introdotto dal D.lgs. 39/2014 in attuazione della direttiva 2011/93/UE, deve essere acquisito dal datore di lavoro al momento dell'assunzione o del conferimento dell'incarico per i soggetti che operano a contatto diretto e regolare con minori. Secondo chiarimenti del Ministero della Giustizia, l'obbligo non è periodico: il certificato va richiesto una sola volta all'avvio del rapporto e resta valido per tutta la sua durata, anche oltre i sei mesi.
L'obbligo riguarda tutti i soggetti, anche volontari, impiegati in attività che comportano contatto diretto e necessario con minori (es. allenatori, istruttori, educatori, accompagnatori), mentre restano esclusi coloro che vi accedono solo occasionalmente. La mancata acquisizione comporta una sanzione amministrativa da 10.000 a 15.000 euro. Nelle more del rilascio è comunque possibile instaurare il rapporto, previa acquisizione di una dichiarazione sostitutiva (di certificazione per i datori pubblici, di atto di notorietà per i privati).
Sul piano sanzionatorio, l'assenza di rinnovo dopo sei mesi non rileva se il datore ha correttamente adempiuto all'obbligo iniziale, in linea con le indicazioni ministeriali. Tuttavia, alla luce delle finalità di tutela dei minori e delle disposizioni introdotte dalla riforma dello sport, è opportuno valutare l'adeguatezza dei Modelli organizzativi e di controllo (MOG) e delle misure adottate in concreto.
Il certificato attesta l'assenza di condanne definitive per specifici reati (tra cui prostituzione e pornografia minorile, adescamento di minori) e di sanzioni interdittive, ma non copre eventuali procedimenti pendenti o altre fattispecie rilevanti. Per questo, nell'ambito dei MOG può risultare opportuno prevedere verifiche periodiche (ad es. annuali) e l'acquisizione di ulteriori documenti o autocertificazioni.
In un'ottica preventiva, le organizzazioni dovrebbero adottare misure proporzionate al rischio: valutazione dei curricula, colloqui strutturati, raccolta di referenze, richiesta di ulteriori certificazioni, formazione periodica del personale e monitoraggio continuo dei protocolli e del codice di condotta. Il mero adempimento formale iniziale, se non accompagnato da aggiornamenti e controlli, può risultare insufficiente a garantire un'effettiva tutela dei minori.